Modalità di pagamento – dal regolamento IUC delib. Cons. n. 19 del 29/04/2016

Art. 28.D – Riscossione

  1. In deroga all’art. 52 D.Lgs. 446/1997, il versamento del tributo è effettuato mediante modello F24, secondo le disposizioni di cui all’art. 17 D.Lgs. 241/1997, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
    Nell’ambito del provvedimento di determinazione delle tariffe annue, l’Ente disciplina il numero e le scadenze delle rate di pagamento. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
  2. Gli avvisi di pagamento sono spediti presso la residenza e/o la sede legale del soggetto passivo, o altro recapito segnalato dallo stesso, tramite servizio postale o agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria.
  3. I termini e le modalità di pagamento devono essere indicati nell’avviso stesso, e devono essere pubblicizzati con idonei mezzi. L’eventuale mancata ricezione dell’avviso di pagamento non esime il contribuente dal versare la tariffa. Resta a carico del contribuente stesso l’onere di richiedere in tempo utile la liquidazione del tributo.
  4. Le variazioni nelle caratteristiche dell’utenza che comportino variazioni in corso d’anno del tributo, possono essere conteggiate nell’avviso di pagamento successivo mediante conguaglio compensativo ovvero con emissione di apposito sgravio o avviso di pagamento.
  5. Ai sensi dell’art. 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, non si procede al versamento e al rimborso qualora la somma dovuta dal singolo utente o da riconoscere al singolo utente sia inferiore a 12 euro, comprensiva di tributo provinciale, eventuali sanzioni ed interessi mentre non comprende le spese amministrative e di notifica. Ai sensi dell’art. 3, comma 10, d.l. 2 marzo 2012, n. 16, il comune non procede all’accertamento, all’iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l’ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l’importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d’imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.
  6. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano al tributo giornaliero.
  7. Le variazioni nell’utenza o nei costi del servizio, che comportano modificazioni nel Piano finanziario dell’anno di riferimento, devono essere conteggiate nel Piano finanziario entro i tre esercizi successivi. In tali variazioni si intendono ricomprese anche quelle derivanti dalle attività di controllo.
  8. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all’art. 19 del D.Lgs 504/92 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni.