Informazioni per ritardato od omesso pagamento – dal regolamento IUC delib. Cons. n. 19 del 29/04/2016

Art. 26.D – Accertamento

  1. L’omessa o l’infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o sarebbe dovuta essere presentata, avviso di accertamento d’ufficio o in rettifica.
  2. L’avviso di accertamento specifica le ragioni dell’atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l’avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
  3. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all’intervenuta definitività.
  4. Per quanto non previsto nel presente articolo si rimanda al regolamento generale delle entrate comunale.

 

Art. 27.D – Accertamento con adesione

  1. Ai sensi dell’art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi l’istituto dell’accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs 218/1997