Informazioni per l’accesso a riduzioni tariffarie – dal regolamento IUC delib. Cons. n. 19 del 29/04/2016

art. 6.D –  Produzione di rifiuti speciali non assimilati

  1. I locali e le aree scoperte o le porzioni degli stessi ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati agli urbani ai sensi delle vigenti disposizioni non sono soggetti al tributo a condizione che il produttore ne dimostri l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
  2. Nell’ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, l’individuazione di quest’ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando all’intera superficie su cui l’attività viene svolta (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi) le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche:

 

categoria di attività % di abbattimento della superficie
Distributori di carburanti (limitatamente alle sole superfici di locali chiusi in cui vi sia una accertata promiscuità di produzione di rifiuti) 20%
Attività di falegname 20%
Attività di idraulico, fabbro, elettricista 20%
Attività    di    Carrozziere,    Elettrauto,    Gommista,

Autofficine

20%
Attività di lavanderie a secco, tintorie 20%
Attività artigianali di tipografie, serigrafie, stamperie, vetrerie, incisioni, carpenterie ed analoghi 20%
Attività industriali limitatamente ai luoghi di produzione 20%
Laboratori di analisi, fotografici, radiologici, odontotecnici, di altre specialità 20%
Attività di marmista e lavorazioni similari (solo area coperta di lavorazione) 20%
Edilizia 20%
Attività artigianali di produzione di beni 20%

 

  1. Per fruire dell’esclusione prevista dal comma precedente, gli interessati devono:
  2. indicare nella dichiarazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l’uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
  3. comunicare entro il mese di marzo dell’anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell’anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.
  4. Le agevolazioni verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l’anno successivo o rimborso dell’eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.

 

Art. 21.D – Mancato svolgimento del servizio – Riduzione

  1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 10% del tributo.

 

Art. 22.D – Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche

  1. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 10% della quota variabile della tariffa del tributo, con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico per l’anno successivo in modo continuativo.
  2. La suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento dell’attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.
  3. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l’anno successivo o rimborso dell’eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.

 

Art. 23.D – Riduzione per le utenze non domestiche

  1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione del tributo nella quota variabile.
  2. La riduzione del comma precedente viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero nel corso dell’anno solare e la produzione complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall’utenza nel corso del medesimo anno.
  3. La riduzione così determinata non può essere, comunque, superiore al 10% della quota variabile del tributo.
  4. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 20 Gennaio dell’anno successivo apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell’anno solare precedente ed, in via sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000, la quantità complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall’unità locale. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all’art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità alle normative vigenti. E’ facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l’anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata. Se l’interessato non è in grado di indicare la quantità complessiva di rifiuti prodotti o la stessa non viene dichiarata, per il calcolo dell’incentivo si considera come quantità totale di rifiuti prodotti il risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo dell’attività ed il coefficiente di produzione annuo per l’attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente Kd) della categoria corrispondente, indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe.
  5. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l’anno successivo o rimborso dell’eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.
  6. Per le utenze non domestiche è prevista una riduzione della quota variabile nella misura percentuale del 5% per coloro che effettuano il compostaggio aerobico individuale per i residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell’ambito delle attività agricole e vivaistiche.

 

Art. 24.D – Riduzioni tariffarie

  1. La tariffa del tributo è ridotta del 30%, con esclusione delle pertinenze, qualora nell’immobile sia residente persona disabile al 100% parente di primo grado in linea retta del soggetto passivo del tributo.
  2. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell’interessato e decorrono dall’anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.
  3. Le riduzioni di cui al precedente comma sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell’esercizio al quale si riferisce l’iscrizione stessa.

 

Art. 25.D – Cumulo di riduzioni e agevolazioni

  1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, verrà considerata quella più conveniente per il contribuente.